Rep. N. 4/2021 30 aprile 2021
Documento della FTOM sulle Procedure per ambulanza con infermiere a bordo-
Regione Toscana-revisione 2021
Dopo un’attenta analisi del materiale inviato a questa FTOM,
Considerato che, le norme che regolano le professioni riservano l’esercizio delle
stesse solo a soggetti in possesso di speciale abilitazione,
Considerato che la speciale abilitazione garantisce i requisiti non solo professionali
ma anche morali, rispondendo all’esigenza di tutelare il cittadino dalla possibilità di
imbattersi in soggetti inesperti nell’esercizio della professione, o che possano
esercitare in modo indegno
Considerato che, l’interesse è, quindi, quello che alcune professioni, di particolare
rilievo sociale, siano esercitate da persone la cui competenza tecnica sia stata
vagliata attraverso appositi esami di abilitazione e iscrizione all’albo professionale,
in modo da garantire che l’attività professionale venga svolta con serietà e
competenza e quindi che la ratio della tutela non coincide, pertanto, con l’interesse
corporativo delle varie categorie professionali, bensì con l’interesse generale della
collettività,
Considerato che, il maggiore rigore con cui la giurisprudenza, consolidata, valuta
l’operatività dell’art. 348 c.p. è fornito dalla rilevanza che assume nel caso delle
professioni mediche anche solo il singolo atto compiuto in assenza di abilitazione
Considerato che, in relazione alla professione medica che si estrinseca
nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel
somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette
il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi
diagnostici e consigli ed appresti le cure al malato in assenza della obbligatoria
iscrizione all’Albo professionale e premesso che la ratio dell’art.348 c.p. risiede
nell’obiettivo di salvaguardare la salute del cittadino da attività che, per la loro
estrema delicatezza e per l’importanza dei loro riflessi sulla salute, risultano
potenzialmente pericolose se poste in essere da chi è privo di quelle cognizioni
tecnico scientifiche che invece si presume possiede colui che, dopo aver conseguito
la laurea in medicina e chirurgia ha altresì superato l’esame di abilitazione
all’esercizio della professione sanitaria,
Considerato che, segnatamente, appartengono alla competenza esclusiva della
professione medica l’individuazione di un’alterazione organica o di un disturbo
funzionale del corpo o della mente (diagnosi) nonché l’indicazione (profilassi) o
diretta prestazione (cura) di rimedi diretti ad eliminare le verificate disfunzioni ovvero
a lenire gli effetti
Considerato che, tali attività non possono essere svolte da persona priva delle
cognizioni tecnico scientifiche proprie di chi ha conseguito la prescritta abilitazione
con conseguente pericolo per la salute del cittadino
Considerato che, il codice di deontologia medica all’art 3 recita: “doveri del medico
sono la tutela della vita…… La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è
una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua
autonomia e responsabilità…”
Considerato che, il codice di deontologia medica all’art 14 recita “il medico opera al
fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori
coinvolti, promuovendo a tale scopo l’adeguamento dell’organizzazione delle attività
e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione
del rischio clinico ...”
Considerato che, il codice di deontologia medica all’articolo 19 recita “il medico, nel
corso della sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la
formazione continua per lo sviluppo delle competenze professionali tecniche e non
tecniche…”
Considerato che, il codice di deontologia medica all’articolo 33 recita:” il medico
garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione
comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla
diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnosticoterapeutiche,
sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il
paziente dovrà osservare nel processo di cura. “
Considerato che, il codice di deontologia medica all’articolo 35, riprendendo la
disposizione normativa di cui alla legge n. 219/ 2017, recita:” l’acquisizione del
consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico,
non delegabile…”,
La FTOM esprime parere negativo sul testo in oggetto meglio individuato in quanto
nelle procedure ivi indicate non vi è fin da subito il contatto tra l’equipaggio
dell’ambulanza infermieristica e il medico di centrale che potrebbe indirizzare il
paziente verso il percorso più appropriato.
Inoltre le procedure che prevedono l’utilizzo di farmaci non salvavita ma che allo
stesso tempo interessano farmaci il cui utilizzo presuppone necessariamente una
diagnosi non possono, nell’interesse del paziente, essere gestiti se non da un
medico.
Inoltre procedure che contemplano una diagnosi differenziale (vedi difficoltà
respiratoria, dolore toracico, deficit neurologico acuto, assistenza al neonato, ecc.)
creano non poche perplessità alla scrivente Federazione.
Questa Federazione, nel pieno rispetto delle reciproche prerogative, si dichiara
disponibile ad un confronto costruttivo, affinché l’ambulanza infermieristica, che vede
l’impegno di infermieri parimenti dediti alla loro professione, si ponga in un sistema
di rete dove siano garantite competenze e ruoli, per il bene primario della salute dei
nostri cittadini.
Cordiali saluti
Il Presidente FTOM
Dott. Lorenzo Droandi
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